Art. 7.
(Modifica alla legge 27 marzo 2001, n. 97).

      1. All'articolo 3, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 97, le parole: «317, 318, 319, 319-ter e 320» sono sostituite dalle seguenti: «319, 319-ter, 322 e 629, secondo comma,».

 

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